diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 6950 del 21/11/1983 (Rv. 431622 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E PROPONIBILITÀ DELLA RIVALSA - CONDIZIONI - CONDANNA PENALE PER IL FATTO DETERMINANTE L'INFORTUNIO PER REATO CONTRAVVENZIONALE PREVISTO DALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - PRONUNZIA DELLA CONDANNA NELLA FORMA DEL DECRETO PENALE DIVENUTO ESECUTIVO - IRRILEVANZA - EFFICACIA DI GIUDICATO ESTERNO ACQUISTATA DA DETTO DECRETO - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1983-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/431622-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - RESPONSABILITÀ - DEL DATORE DI LAVORO E DEI PREPOSTI DEL DATORE DI LAVORO - RIVALSA DELL'INAIL - AFFERMAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ E PROPONIBILITÀ DELLA RIVALSA - CONDIZIONI - CONDANNA PENALE PER IL FATTO DETERMINANTE L'INFORTUNIO PER REATO CONTRAVVENZIONALE PREVISTO DALLE NORME ANTINFORTUNISTICHE - SUFFICIENZA - CONDIZIONI - PRONUNZIA DELLA CONDANNA NELLA FORMA DEL DECRETO PENALE DIVENUTO ESECUTIVO - IRRILEVANZA - EFFICACIA DI GIUDICATO ESTERNO ACQUISTATA DA DETTO DECRETO - CONSEGUENZE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE - LIMITI.*

Alla stregua del combinato disposto degli artt. 10 e 11 del d.P.R. n. 1124 del 1965, è sufficiente, per l'affermazione della responsabilità civile del datore di lavoro in relazione allo infortunio occorso al suo dipendente, e, conseguentemente per la proponibilità dell'Azione di regresso da parte dell'istituto assicuratore che abbia erogato le sue prestazioni, che lo stesso datore di lavoro abbia riportato una condanna penale "per il fatto dal quale l'infortunio è derivato" e così pure per reato contravvenzionale previsto dalle norme antinfortunistiche, qualora risulti che detto infortunio, ancorché non costituente elemento integrante della fattispecie criminosa per cui è intervenuta la condanna ma di altra eventualmente corrispondente ad uno dei reati concorrenti derivati da un'unica Azione od omissione che violi più Disposizioni di legge, si sia verificato per la mancata osservanza delle prescritte norme di sicurezza, essendo, peraltro, indifferente che la condanna stessa sia stata pronunziata nella Forma del decreto penale, il quale, divenuto esecutivo, ai sensi degli artt. 507 e segg. cod. proc. pen., acquista efficacia di giudicato, con la conseguenza che i fatti in esso accertati fanno stato nel giudizio civile, rispetto al quale tale giudicato è da qualificare come esterno, talché la sua interpretazione è demandata all'apprezzamento del giudice del merito, incensurabile in Cassazione, se congruamente e correttamente motivata. (V 2539/81, mass n 413314; (V 5676/78, mass n 395560; (V 1631/77, mass n 381340).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 507 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 10 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)