Sez. 2, Sentenza n. 1929 del 28/06/1974 (Rv. 370157 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - EMENDABILITA DELLA MALATTIA - IRRILEVANZA - LIMITI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - PERMANENZA (INFERMITA GUARIBILI) - EMENDABILITA DELLA MALATTIA - IRRILEVANZA - LIMITI - SOSPENSIONE DELLA LIQUIDAZIONE E DEL PAGAMENTO DELLA PENSIONE.*
Il carattere di emendabilita della malattia accertata a carico dell' assicurato non vale ad escludere, di per se, la permanente riduzione della capacita di guadagno agli effetti del riconoscimento del diritto alla pensione di invalidita. Infatti solo le 'malattie pure e semplicì, per le quali i dettami della scienza medica e dell'esperienza suggeriscono una qualificazione di transitorieta ed una prognosi di relativamente pronta guarigione, debbono essere riconosciute, in quanto tali, insuscettibili di invalidita e quindi espunte dal quadro clinico globale rispetto al quale il giudizio di invalidita deve essere espresso. Invece, quando la malattia risulti, nel momento in cui viene presa in considerazione, di durata incerta, indeterminata e, comunque, non breve, l'eventualita che lo stato attuale di invalidita che ne consegue abbia a ridursi o a venire meno non vale a escludere il requisito della permanenza; ed, al piu, potra farsi questione di sospensione della liquidazione e del pagamento della pensione ai sensi degli artt 81 e 82 RDL 4 ottobre 1935 n 1827, sempreche l' istituto offra le necessarie prestazioni terapeutiche e l'assicurato opponga un rifiuto. (V 752'71, mass n 350567).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)