Sez. 3, Sentenza n. 4671 del 22/08/1984 (Rv. 436577 - 01)
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - A COLTIVATORE DIRETTO - COLTIVATORE DIRETTO - NOZIONE.*
La qualità di coltivatore diretto, anche quando venga invocata dal concedente per la cessazione della proroga legale del rapporto di affitto di fondo rustico (cosiddetto diritto di ripresa, di cui all'art. 1 del d.l.C.P.S. 1 aprile 1947 n. 273, modificato dallo art. 2 della legge 10 maggio 1978 n. 176), va riconosciuta a chi eserciti professionalmente attività economica di coltivazione della terra servendosi di un'organizzazione con prevalente lavoro proprio o dei componenti della famiglia (art. 2083 cod. civ.), mentre resta a tal fine irrilevante la modesta entità di detta organizzazione o la piccola estensione del fondo coltivato, sempreché essa non sia così esigua da precluderne lo sfruttamento economico. (V 4179/82, mass n 422152; (V 407/82, mass n 418116; (V 245/82, mass n 417938; (V 5282/80, mass n 409130).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST., Legge 10/05/1978 num. 176 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)