Sez. 3, Sentenza n. 27440 del 13/12/2005 (Rv. 585981 - 01)
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI | Affitto di fondi rustici - Durata - Stipulazione di accordi tra le parti in deroga alle norme vigenti in ordine all'elemento temporale del rapporto agrario - Validità - Condizioni - Derogabilità della previsione legale ex art. 2 legge n. 203 del 1982 - Ammissibilità.
CONTRATTI AGRARI - ACCORDI TRA LE PARTI
Nel sistema delineato dalla legge n. 203 del 1982, in virtù del secondo comma dell'art. 45 della stessa le parti - ove assistite regolarmente dalle rispettive organizzazioni di categoria - possono stipulare validamente accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari anche con riguardo all'elemento temporale del rapporto, con la conseguenza che l'art. 2 della medesima legge n. 203 del 1982, relativo alla previsione della durata minima per i contratti in corso e per quelli in regime di proroga, non trova applicazione nei confronti dei rapporti per i quali il diritto alla proroga o alla durata minima legale sia stato dall'affittuario rinunciato mediante accordi così validamente stipulati.
Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)