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Sez. 3, Sentenza n. 338 del 18/01/1988 (Rv. 456908 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - STIPULAZIONI DI ACCORDI TRA LE PARTI IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI SUL PUNTO RELATIVO ALL'ELEMENTO TEMPORALE DEL RAPPORTO AGRARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - COMPETENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 2 LEGGE N. 203 DEL 1982.*
Stato
decisa il 1988-01-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/456908-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - DURATA - STIPULAZIONI DI ACCORDI TRA LE PARTI IN DEROGA ALLE NORME VIGENTI SUL PUNTO RELATIVO ALL'ELEMENTO TEMPORALE DEL RAPPORTO AGRARIO - VALIDITÀ - CONDIZIONI - COMPETENZE RISPETTO ALLE PREVISIONI DI CUI ALL'ART. 2 LEGGE N. 203 DEL 1982.*

Anche nel sistema delineato dalla legge n. 203 del 1982 (nuova disciplina dei contratti agrari), in virtù del secondo comma dell'art. 45, le parti - ove assistite dalle rispettive organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative - possono stipulare validamente accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari pure al riguardo dell'elemento temporale del rapporto, con la conseguenza che l'art. 2 della citata legge n. 203 del 1982, circa la durata minima prevista per i contratti in corso e per quelli in regime di proroga, non trova applicazione nei confronti dei rapporti per i quali il diritto alla proroga od alla durata minima legale sia stato dall'affittuario rinunciato mediante accordi così validamente stipulati.*

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 2, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)