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Sez. 1, Sentenza n. 7991 del 01/10/1994 (Rv. 487969 - 01)

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane - Effetti - Decorrenza.
Stato
decisa il 1994-10-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487969-01

ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO

In tema di artigianato la cancellazione di una impresa dall'albo provinciale delle imprese artigiane, non avendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, non ha effetto alla data in cui è stata disposta, ma da quella in cui sono venute meno le condizioni necessarie per la iscrizione.

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)