Sez. 1, Sentenza n. 2128 del 13/02/2003 (Rv. 560482 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Cancellazione - Effetti - Decorrenza - Fattispecie relativa a interpretazione della legge regione Marche n. 6 del 1988.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane, laddove la cancellazione in senso stretto, disposta per la perdita dei requisiti da parte del soggetto iscritto all'Albo o per altri fatti sopravvenuti che la esigano (tra i quali l'istanza dello stesso interessato), produce effetto "ex nunc", la cancellazione conseguente all'accertamento, in sede amministrativa o giurisdizionale, dell'originaria insussistenza dei requisiti legittimanti l'iscrizione produce i suoi effetti "ex nunc". (In applicazione di questo principio, la Suprema Corte ha ritenuto che la legge della Regione Marche n. 6 del 1988, la quale prevede che la cancellazione abbia effetto solo dalla data della notificazione della deliberazione della commissione provinciale, debba essere interpretata come facente riferimento alla sola ipotesi di cancellazione "propria", per fatti sopravvenuti, indicando tale lettura interpretativa come l'unica idonea a sottrarre la legge a dubbi di legittimità costituzionale).
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge Reg. Marche 28/03/1988 num. 6 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)