Sez. 1, Sentenza n. 14094 del 01/10/2002 (Rv. 557717 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Albo provinciale - Cancellazione - Effetti - Decorrenza.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
In tema di artigianato, la cancellazione dall'albo provinciale delle imprese artigiane, non avendo l'efficacia costitutiva dell'iscrizione, non ha effetto dalla data in cui sia stata materialmente disposta, ma da quella in cui sono venute meno le condizioni necessarie per l'iscrizione.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1985 num. 443 art. 2, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 4, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)