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Sez. 2, Sentenza n. 976 del 28/01/2000 (Rv. 533257 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | O ad ente sfornito di personalità giuridica - Validità - Requisiti.
Stato
decisa il 2000-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533257-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE

Per la validità della notificazione a persona giuridica (o ad ente sfornito di personalità giuridica), non è sufficiente che copia dell'atto sia consegnata a persona qualificatasi "incaricata alla ricezione", essendo necessario l'ulteriore requisito del rinvenimento di tale incaricato presso la sede della persona giuridica o dell'ente privo di personalità giuridica.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)