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Sez. 3, Sentenza n. 5567 del 17/05/1991 (Rv. 472222 - 01)

Contratti agrari - Regime vincolistico (proroga e blocco) - In genere | Esclusione - Cessazione della proroga - Intenzione del concedente di coltivare direttamente il fondo - Giudizi in corso all'entrata in vigore della legge n. 203 del 1982 - Diritto di ripresa - Disciplina preesistente - Applicabilità.
Stato
decisa il 1991-05-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472222-01

Contratti agrari - Regime vincolistico (proroga e blocco) - In genere

L'art. 53 della legge 3 maggio 1982 n. 203, dopo avere esteso l'applicabilità delle norme della stessa legge ai rapporti in corso, anche se oggetto di controversia, purché questa non sia stata definita con transazione o con sentenza esecutiva, esclude dal principio generale l'art. 42 relativo al diritto di ripresa del concedente, introducendo così non una eccezione alla eccezione ma una eccezione al principio prima fissato. Ne consegue che qualora le parti del contratto di affitto di un fondo rustico definiscano transattivamente i loro reciproci diritti e doveri, non è applicabile la disciplina dell'art. 42 della sopra citata legge ma quella dell'art. 2 della precedente legge 10 maggio 1978 n. 176, dovendo il rapporto ritenersi regolato dai patti del negozio transattivo e dalla pregressa normativa.

Riferimenti normativi: Legge 03/05/1982 num. 203 art. 42 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 art. 53

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)