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Sez. 2, Sentenza n. 8099 del 07/02/2012 Ud. (dep. 02/03/2012) Rv. 252480 - 01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE | Declaratoria di non doversi procedere per irreversibile difetto di capacità - Illegittimità - Ragioni.
Stato
decisa il 2012-02-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252480-01

IMPUTATO - CAPACITÀ - SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO - IN GENERE

È illegittima la declaratoria di non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché l'azione penale non può essere proseguita per irreversibile difetto di capacità ex art. 70 cod. pen., in quanto una volta accertata l'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo, il giudice deve, ex art. 71 cod. proc. pen., disporne la sospensione; né tale situazione di eventuale stallo, ove si prospetti l'irreversibilità delle condizioni psichiche, può condurre il giudice a ritenere improcedibile il giudizio, considerato che la disciplina dell'improcedibilità dell'azione penale rientra nella sfera della discrezionalità legislativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 70 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 71 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)