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Sez. U, Sentenza n. 1333 del 15/04/1976 (Rv. 380020 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - RAPPORTI DI CREDITO SU PEGNO E RELATIVE OPERAZIONI - AZIONE REVOCATORIA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - OPERAZIONI SU PEGNO COMPIUTE DA ISTITUTI DI CREDITO AUTORIZZATI.*
Stato
decisa il 1976-04-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/380020-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - RAPPORTI DI CREDITO SU PEGNO E RELATIVE OPERAZIONI - AZIONE REVOCATORIA - INAMMISSIBILITA - CONDIZIONI - OPERAZIONI SU PEGNO COMPIUTE DA ISTITUTI DI CREDITO AUTORIZZATI.*

Ai rapporti di credito su pegno ed alle relative operazioni (nella specie, apertura di credito su pegno di titoli ed imputazione sul conto dell'accreditato del ricavato dalla vendita dei titoli medesimi) ove compiute da istituti di credito all'uopo autorizzati (nella specie, banca nazionale dell'agricoltura), non sono applicabili le Disposizioni di cui all'art 67 della legge fallimentare, in tema di Azione revocatoria, per effetto dell'espressa deroga contenuta nell'ultimo comma di detto articolo.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)