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Sez. L, Sentenza n. 10669 del 10/05/2007 (Rv. 596797 - 01)

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Concorso con coniuge superstite - Criteri di determinazione - Durata del matrimonio - Computo - Natura esclusiva del criterio - Esclusione - Ulteriori elementi - Individuazione - Fondamento - Mancato contraddittorio su detti elementi - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596797-01

FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE

La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni - coincidente con la durata legale dei medesimi, vale a dire, quanto al coniuge divorziato, fino alla sentenza di divorzio - anche ponderando, alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n.419 del 1999, ulteriori elementi correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare facendo riferimento all'entità dell'assegno di mantenimento riconosciuto all'ex coniuge ed alle condizioni economiche dei due, nonché alla durata delle rispettive convivenze matrimoniali, elementi, questi, che non possono essere pretermessi per il solo fatto che sugli stessi non si sia aperto alcun contraddittorio (Nella specie, la S.C., confermando la decisione della corte territoriale, ha respinto, perché prive di base legale e giurisprudenziale, le censure sollevate dalla ricorrente secondo cui nella determinazione della quota della pensione di reversibilità si dovesse tener conto dell'apporto contributivo, durante il periodo di convivenza, alla pensione del "de cujus").

Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 5 CORTE COST., Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)