Sez. 1, Sentenza n. 25564 del 17/12/2010 (Rv. 615627 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE | Ripartizione del trattamento di reversibilità - Concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite - Durata dei rispettivi matrimoni - Matrimonio celebrato presso ambasciata - Possesso di stato - Rilevanza.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - DECESSO DELL'OBBLIGATO - PENSIONE DELL'OBBLIGATO - DIRITTI DELL'EX CONIUGE SUPERSTITE
Ai fini della ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite, sulla base della durata dei rispettivi matrimoni, si deve avere riguardo alla data della celebrazione, non rilevando che uno di essi (nella specie, quello celebrato presso l'ambasciata di Somalia a Roma) sia trascritto solo successivamente nell'ordinamento italiano, quando i coniugi abbiano incontestatamente goduto per tutto il periodo della sua durata un possesso di stato conforme all'atto di matrimonio, circostanza che, a norma dell'art. 131 cod. civ., sana ogni difetto di forma sin dalla sua celebrazione.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 art. 9 CORTE COST. PENDENTE, Legge 06/03/1987 num. 74 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 131
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)