Sez. 3, Sentenza n. 395 del 05/02/1976 (Rv. 379049 - 01)
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE COMPIUTA DAL GIUDICE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - FINALITA.*
PROVA CIVILE - GIURAMENTO - FORMULA - MODIFICAZIONE COMPIUTA DAL GIUDICE - GIURAMENTO SUPPLETORIO - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE - FINALITA.*
La formula del giuramento suppletorio, essendo il medesimo deferito d'ufficio, e rimessa al potere discrezionale del giudice e non deve, quindi, rispecchiare necessariamente l'assunto di una delle parti, ben potendo il giudice modificare l'assunto stesso con riferimento alle risultanze gia acquisite ed al fine di ottenere quella prova piena che la parte a cio interessata non ha potuto fornire. (V 1500/73, mass n 364257).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2736 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 236
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)