Sez. L, Ordinanza n. 10996 del 26/04/2025 (Rv. 675536-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE | Aziende esercenti servizi pubblici - Esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria - Condizioni - Accertamento della stabilità d'impiego - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE
L'esenzione dall'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria dei dipendenti di aziende esercenti pubblici servizi opera soltanto ove si accerti che ai medesimi è garantita la stabilità d'impiego. (Fattispecie in tema di società cooperativa costituita per la gestione dell'edilizia sociale e partecipata da ente pubblico).
Decreto Legge 25/06/2008 num. 112 art. 20 CORTE COST., Legge 06/08/2008 num. 133 CORTE COST. PENDENTE, Legge 11/01/1943 num. 138 art. 6 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 40 CORTE COST., DPR 26/04/1957 num. 818 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)