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Sez. 3, Sentenza n. 12579 del 08/05/2024 (Rv. 670935-02)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE | Fatto non contestato - Principio di prova - Superamento del divieto di presunzioni semplici - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie. PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - LIMITI E DIVIETI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670935-02

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE

Il fatto allegato dalla parte onerata e non contestato dalla controparte può essere legittimamente configurato, sia pur soltanto sul piano endoprocessuale, come un equivalente probatorio del "principio di prova per iscritto" valutabile ai sensi degli artt. 2724, comma 1, n. 1, e 2726 c.c., sul quale è consentita la prova testimoniale, con conseguente superamento del divieto di presunzioni semplici posto dall'art. 2729, comma 2, c.c. (In applicazione del principio, la S.C. ha affermato la legittimità dell'uso della prova presuntiva del pagamento dell'intero importo del canone annuo di un contratto di locazione, a fronte della non contestazione in ordine alla sussistenza sia di tale contratto sia di altri pagamenti relativi alla stessa annualità).

Cod. Civ. art. 2724 lett. 1, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)