Sez. L, Sentenza n. 9203 del 11/12/1987 (Rv. 456416 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ONERE IMPOSTO A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ - PORTATA - OMESSO DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI NEL GIUDIZIO DI MERITO E POSTI A FONDAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PROPONENTE SOLO CENSURE ATTINENTI ALLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - IN GENERE - ONERE IMPOSTO A PENA DI IMPROCEDIBILITÀ - PORTATA - OMESSO DEPOSITO DI ATTI E DOCUMENTI PRODOTTI NEL GIUDIZIO DI MERITO E POSTI A FONDAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA - IMPROCEDIBILITÀ DEL RICORSO PROPONENTE SOLO CENSURE ATTINENTI ALLA MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
L'Onere di depositare Atti e documenti sui quali si fonda il ricorso per Cassazione - imposto a pena di improcedibilità (art. 369, secondo comma n. 4, cod. proc. civ.) - non riguarda tutti gli Atti e i documenti che siano stati prodotti dalle parti nel primo e secondo grado del giudizio, ma soltanto quelli che siano indispensabili per giudicare sulla fondatezza delle censure proposte con il ricorso. Pertanto, l'omesso deposito (con il ricorso) degli Atti e documenti prodotti nel giudizio di merito e posti a fondamento della decisione impugnata non comporta l'improcedibilità del ricorso, che proponga solo censure attinenti alla motivazione. (V 2380/87, mass n 451557; (V 112/85, mass n 438309; (V 766/83, mass n 425504).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, Cod. Proc. Civ. art. 369 com. 2 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)