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Sez. 5, Sentenza n. 3746 del 25/02/2015 (Rv. 634672 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI | Operazione economica isolata non diretta al mercato - Compatibilità della stessa con l'oggetto sociale - Valore indiziario circa l'inerenza del costo all'effettivo esercizio dell'impresa - Onere probatorio a carito del contribuente - Contenuto.
Stato
decisa il 2015-02-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634672-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - BASE IMPONIBILE - REDDITO COMPLESSIVO - DETRAZIONI

In tema di determinazione del reddito d'impresa, non è sufficiente, ai fini della deduzione dei costi, che l'attività svolta rientri tra quelle previste nello statuto sociale, circostanza che ha un valore meramente indiziario circa la sua inerenza all'effettivo esercizio dell'impresa, incombendo sul contribuente l'onere di dimostrare che un'operazione, apparentemente isolata e non diretta al mercato, sia inserita in una specifica attività imprenditoriale e destinata, almeno in prospettiva, a generare un lucro in proprio favore.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 75 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)