Sez. L, Sentenza n. 2238 del 05/04/1984 (Rv. 434277 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - TERMINI PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - IN GENERE - TERMINI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - ESCLUSIONE - TERMINI PER IL RICORSO PER CASSAZIONE - ESTENSIONE - CONTRASTO CON GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 3 DELLA LEGGE N. 742 DEL 1969 - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della stessa legge, non è applicabile nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato. Tale inapplicabilità - stabilita dal legislatore in considerazione del rilevante valore sociale della materia propria di dette controversie - riguarda, attesa l'identità di ratio, non solo i termini per le impugnazioni di merito ma anche i termini per la proposizione del ricorso per Cassazione e, in quanto giustificata da ragioni obiettive e tale da non pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giudiziaria, non è in contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione, sicché la questione di legittimità dell'art. 3 della legge n. 742 del 1969, sollevata in relazione a tali norme costituzionali è manifestamente infondata. (Conf 4717/83, mass n 429609, sulla prima parte).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)