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Sez. L, Sentenza n. 4717 del 12/07/1983 (Rv. 429609 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/429609-01

PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ NELLE CONTROVERSIE RELATIVE A RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATO - ESCLUSIONE - FATTISPECIE RELATIVA AL TERMINE ANNUALE DI IMPUGNAZIONE.*

A norma dell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, la sospensione dei termini durante il periodo feriale, disposta dall'art. 1 della stessa legge, non è applicabile nelle controversie relative a rapporti di lavoro subordinato. (nella specie, è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso per Cassazione notificato oltre il termine annuale previsto dall'art. 327 cod. proc. civ.-). (V 210/76, mass n 378867, ultima parte; (V 4388/74, mass n 373071).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)