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Sez. L, Sentenza n. 11389 del 11/11/1998 (Rv. 520619 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Termini - Sospensione nel periodo feriale - Esclusione per tutte le controversie in materia di lavoro e previdenza dinnanzi a qualsiasi giudice - Art. 3 legge 742 del 1969 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520619-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

A norma del combinato disposto degli artt. 2, 3 e 4 legge n. 742 del 1969, l'esclusione della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale si applica alle controversie in materia di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatoria dinnanzi a qualunque giudice, e perciò anche in relazione all'appello e al ricorso per Cassazione, senza che l'esplicito riferimento alle controversie dinnanzi al pretore contenuto nell'art. 4 legge citata possa essere letto come limitativo della previsione di cui ai precedenti artt. 2 e 3 legge citata, rappresentando, anzi, il citato art. 4 una esplicitazione ed un ampliamento di quelle previsioni; la suddetta esclusione dalla sospensione dei termini trova giustificazione nel rilevante valore sociale proprio dell'oggetto di tali controversie e non è tale da pregiudicare il diritto delle parti alla tutela giudiziaria, sicché è da ritenersi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzione dell'art. 3 legge citata in relazione agli artt. 3 e 2 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 2 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 4, Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)