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Sez. 6, Sentenza n. 6839 del 01/03/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214307 - 01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Difformità di valutazioni nei due gradi di giudizio di merito - Sindacato di legittimità - Va circoscritto alla sentenza di appello.
Stato
decisa il 1999-03-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/214307-01

SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In tema di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado si impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che laddove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che in sede di giudizio di legittimità, non potendo estendersi l'esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 615

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)