Sez. 6, Sentenza n. 6839 del 01/03/1999 Ud. (dep. 01/06/1999) Rv. 214307 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Difformità di valutazioni nei due gradi di giudizio di merito - Sindacato di legittimità - Va circoscritto alla sentenza di appello.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1930) - MOTIVAZIONE - IN GENERE
In tema di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado si impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che laddove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice di appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che in sede di giudizio di legittimità, non potendo estendersi l'esame oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice di appello.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 615
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)