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Sez. 6, Sentenza n. 27061 del 27/05/2008 Ud. (dep. 03/07/2008) Rv. 240583 - 01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE | Difformità di valutazioni nei due gradi di giudizio di merito - Sindacato di legittimità - Oggetto - Entrambe le decisioni di merito - Esclusione - Verifica limitata alla sentenza del giudice di appello - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-05-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/240583-01

SENTENZA - REQUISITI - MOTIVAZIONE - IN GENERE

In sede di giudizio di legittimità, la regola secondo cui nel caso di decisione difforme da quella del giudice di primo grado s'impone un'adeguata confutazione delle ragioni poste a base della decisione riformata, non comporta che, ove sussista diversità di valutazioni tra i giudici di merito, oggetto dell'esame in sede di legittimità siano entrambe le decisioni, dovendo la verifica investire soltanto la sentenza del giudice d'appello, la cui opinione si sostituisce a quella del primo giudice. Ne consegue che nel giudizio di legittimità, anche a seguito della riforma introdotta dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non potendo l'esame estendersi oltre i limiti istituzionali, la valutazione degli elementi probatori rimane sempre affidata esclusivamente all'apprezzamento del giudice d'appello. (Fattispecie in cui i ricorrenti hanno offerto una ricostruzione dei fatti in sintonia con la riformata decisione di condanna del giudice di primo grado, deducendo un difetto motivazionale "da confronto" tra le due sentenze di merito).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 615, Legge 20/02/2006 num. 46 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)