Sez. 1, Sentenza n. 1403 del 16/05/1988 Cc. (dep. 06/07/1988) Rv. 178795 - 01
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CRITERI - RIESAME DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONTENUTO.*
LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - MANDATI E ORDINI - DI CATTURA O DI ARRESTO - FACOLTATIVI - IN GENERE - MOTIVAZIONE - OBBLIGO - CRITERI - RIESAME DEL TRIBUNALE DELLA LIBERTÀ - CONTENUTO.*
Ai sensi dell'art. 254 cod. proc. pen. la libertà dell'imputato, nei casi in cui la cattura è facoltativa, deve rappresentare un obiettivo ostacolo all'acquisizione delle prove ed alla conservazione della loro genuinità ed il pericolo rappresentato dallo stato di libertà deve essere desunto da elementi specifici. Ne consegue che non può considerarsi assolto l'Obbligo della motivazione allorché, pur essendosi soffermata sulla pericolosità dell'imputato, l'ordinanza di riesame del tribunale della libertà, in ordine all'elemento dell'acquisizione delle prove si limiti a richiamare "la complessità dell'indagine" o il suo stato iniziale; o in ordine al pericolo di fuga si limiti a sottolineare il comportamento dell'imputato, improntato "a negativa ostinata". (V mass n 168940; (V mass n 171813; (V mass n 173019; (V mass n 175698).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 254, Cod. Proc. Pen. art. 263 bis CORTE COST., Legge 12/08/1982 num. 532 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)