Sez. 3, Sentenza n. 9602 del 10/09/1999 (Rv. 529799 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE | Smarrimento delle matrici di schedine del totocalcio giuocate - Responsabilità del ricevitore - Clausola di esonero da responsabilità in caso di colpa lieve - Assenza di colpa - Onere probatorio - Generica prova della diligenza del debitore - Insufficienza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - DEL DEBITORE
Il concorso del totocalcio è disciplinato dalle clausole contenute nel regolamento ufficiale, approvato con D.M. 23 Marzo 1963. La clausola n. 14 di tale regolamento stabilisce che la mancanza della matrice, da qualunque causa dipendente, non comporta responsabilità dell'ente gestore o dei ricevitori autorizzati, salvi i casi di dolo o colpa grave. Si tratta, dunque, di una clausola limitativa della responsabilità, da ritenersi ammessa dall'art. 1229 cod.civ., purché non violi obblighi derivanti da norme di ordine pubblico. Peraltro, il citato art. 1229 va coordinato con l'art. 1218 cod.civ., relativo alla responsabilità per l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento, che addossa tale responsabilità in via presuntiva al debitore, il quale, per liberarsene, deve provare che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione dovuta a causa a lui non imputabile, non essendo sufficiente a dimostrare l'assenza di colpa la generica prova della diligenza del debitore stesso. Ne consegue che il ricevitore del totocalcio risponde dei danni conseguenti al mancato rinvenimento della matrice della scheda di partecipazione al concorso qualora non provi che il fatto è derivato da causa a lui non imputabile, o che nel suo comportamento sono ravvisabili solo elementi di colpa lieve.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1229, DPR 18/04/1951 num. 581 art. 3, DPR 05/04/1962 num. 806
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)