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Sez. U, Sentenza n. 3385 del 23/03/1993 (Rv. 481509 - 01)

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere | Prestazioni in regime di plus orario nel periodo 1 luglio - 31 dicembre 1985 - Compensi - Controversie - Giurisdizione del giudice ordinario - Decorrenza degli effetti giuridici del d.P.R. n. 270 del 1987 o anticipazione all'1 luglio 1985 per effetto di accordo locale - Influenza - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-03-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481509-01

Igiene e sanità pubblica - Servizio sanitario nazionale - Organizzazione territoriale - Unità sanitarie locali - Personale dipendente - In genere

Le controversie relative ai compensi per le prestazioni in regime di plus orario, svolte nel periodo dall'1 luglio 1985 al 31 dicembre dello stesso anno da un medico dipendente di unità sanitaria locale, sono devolute non alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - cui spettano invece le controversie per i compensi relativi alle prestazioni successive alla data dell'1 gennaio 1986 (dalla quale decorrono gli effetti economici del d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270) - ma alla giurisdizione del giudice ordinario, non rilevando in contrario né che gli effetti giuridici del d.P.R. n. 270 del 1987 (alla cui stregua dette prestazioni non sono più configurabili come esercizio di attività libero-professionale) decorrano dall'1 gennaio 1985 né la circostanza che un accordo locale, con un'inammissibile violazione dei limiti fissati dal citato d.P.R., ne abbia anticipato gli effetti economici all'1 luglio 1985.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., DPR 25/06/1983 num. 348, DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)