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Sez. U, Sentenza n. 406 del 05/06/2000 (Rv. 537232 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Medici delle USL - Prestazioni in regime di "plus orario" - Periodo fino al 31 dicembre 1985 - Qualificazione giuridica libero-professionale - Periodo successivo - Riconduzione al rapporto di pubblico impiego - Conseguenze ai fini della giurisdizione - Fattispecie anteriore alla devoluzione al giudice ordinario delle controversie del pubblico impiego privatizzato.
Stato
decisa il 2000-06-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/537232-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

Per i medici dipendenti dalle Unità sanitarie locali, mentre le controversie aventi ad oggetto la retribuzione delle prestazioni rese in regime di "plus orario" nell'ambito dell'incentivazione della produttività sino al 31 dicembre 1985 rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, in quanto disciplinate dal d.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, che le configura come prestazioni libero - professionali, invece le controversie aventi ad oggetto la retribuzione per le medesime prestazioni rese a partire dal 1 gennaio 1986 rientrano nella giurisdizione del giudice amministrativo, essendo disciplinate dal d.P.R. 20 maggio 1987 n. 270, che distingue l'attività libero - professionale dalle prestazioni rese nell'ambito dell'istituto dell'incentivazione ed esclude che la prima possa essere prestata nel corso del "plus orario", il quale è ricondotto, sia pure quale istituto particolare, al rapporto di pubblico impiego. (Fattispecie anteriore al 1 luglio 1998 e quindi esclusa dal trasferimento alla giurisdizione ordinaria delle controversie del pubblico impiego "privatizzato").

Riferimenti normativi: DPR 25/06/1983 num. 348, DPR 20/05/1987 num. 270 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1980 num. 80 art. 45 com. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)