Sez. L, Sentenza n. 7486 del 14/05/2003 (Rv. 563082 - 01)
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE | Rapporto di lavoro privatizzato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane - Ordinaria disciplina privatistica - Applicabilità a seguito della stipulazione del contratto collettivo - Conseguenze - Clausola contrattuale prevedente la risoluzione automatica al raggiungimento della massima anzianità contributiva - Illegittimità.
POSTE E RADIOTELECOMUNICAZIONI PUBBLICHE - ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO - PERSONALE
Nella nuova regolamentazione legislativa del rapporto di lavoro di diritto privato dei dipendenti dell'Ente Poste Italiane, il contratto collettivo per tale categoria di personale non può innovare o derogare rispetto alle norme di legge imperative, con la conseguenza che è nulla la previsione contrattuale secondo la quale (a partire dal 31 gennaio 1995) il rapporto di lavoro si risolve automaticamente (senza obbligo di preavviso o di erogazione della corrispondente indennità sostitutiva) al raggiungimento della massima anzianità contributiva, con effetto dal giorno successivo al compimento di quaranta anni utili ai fini pensionistici.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2118 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Cod. Civ. art. 1353, Decreto Legge 01/12/1993 num. 487 art. 6, Legge 29/01/1994 num. 71 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)