Sez. 2, Sentenza n. 1457 del 09/02/1995 (Rv. 490345 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI | Irritualità nell'espletamento della consulenza tecnica - Incidenza sulle garanzie del contraddittorio - Nullità relativa - Sanatoria.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - ATTIVITÀ - COMUNICAZIONI ALLE PARTI
Eventuali irritualità dell'espletamento della consulenza tecnica ne determinano la nullità solo ove incidano sulle garanzie del contraddittorio, come quelle consistenti nell'omissione delle comunicazioni di cui agli artt. 90 e 91 disp. att. cod. proc. civ. Trattasi peraltro di nullità relative che restano sanate se non opposte nella prima udienza successiva al deposito della relazione peritale, per tale intendendosi anche l'udienza di mero rinvio, e che si verificano solo se detta omissione attenga all'inizio delle operazioni, non richiedendosi analoghe comunicazioni per ogni singola ulteriore attività che il consulente tecnico ritenga di dover compiere.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 157, Cod. Proc. Civ. art. 194, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 90, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 90, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 91, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 91
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)