diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 8983 del 12/05/2004 (Rv. 572805 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Decreto di espulsione amministrativa - Opposizione - Procedimento - Prefetto - Produzione di documenti - Ammissibilità - Modalità - Fondamento.
Stato
decisa il 2004-05-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572805-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Nel procedimento di opposizione al decreto di espulsione amministrativa dello straniero, al giudice è attribuito dall'art. 738 cod. proc. civ., cui rinvia l'art. 13, comma 2, del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 3 del d. lgs. 13 aprile 1999, n.113 (applicabile "ratione temporis" alla specie), il potere di assumere informazioni, oltre che quello di acquisire specifiche informazioni dalla pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 213 cod. proc. civ. Ne consegue che qualora il prefetto, che oltre ad essere parte nel giudizio "rimane" Amministrazione pubblica, trasmetta prima dell'udienza, a mezzo fax, documentazione poi valutata dal giudice, tale documentazione, ritualmente acquisita al fascicolo e liberamente esaminabile dall'opponente, ben può essere assunta dal tribunale a fonte del proprio convincimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 113 art. 3, Cod. Proc. Civ. art. 738 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 213

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)