Sez. 2, Sentenza n. 8402 del 20/06/2000 (Rv. 537846 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | A società di persone - Luogo di notificazione - Identificazione - Criteri.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
Le notificazioni alle società non aventi personalità giuridica (nella specie società in nome collettivo) si eseguono ai sensi dell'art. 145, comma secondo cod. proc. civ. nella sede indicata dall'art. 19, comma secondo dello stesso codice, ove esse svolgono attività continuativa, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante della società o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa, mentre le forme sussidiarie di notificazione previste dall'ultimo comma dell'art. 145 cod. proc. civ. sono applicabili solo quando la notificazione sia stata tentata senza successo nella sede predetta, la cui individuazione in caso di contestazione, è riservata al giudice di merito e quindi non è censurabile in sede di legittimità.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2291, Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)