Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 30/03/2026 (Rv. 679054-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE | Presupposti della rinuncia all’azione - Valutazione complessiva della condotta processuale della parte - Sussistenza - Conseguenze - Estinzione dell'azione e cessazione della materia del contendere. PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE
La rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può manifestarsi anche tacitamente, presuppone un'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, sicché è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi in modo inequivoco il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda, derivandone l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)