diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 7709 del 30/03/2026 (Rv. 679054-01)

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE | Presupposti della rinuncia all’azione - Valutazione complessiva della condotta processuale della parte - Sussistenza - Conseguenze - Estinzione dell'azione e cessazione della materia del contendere. PROCEDIMENTO CIVILE - COMUNICAZIONI - IN GENERE - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA - In genere.
Stato
decisa il 2026-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/679054-01

PROCEDIMENTO CIVILE - AZIONE - IN GENERE

La rinuncia all'azione, che non richiede formule sacramentali e può manifestarsi anche tacitamente, presuppone un'incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta, sicché è necessario che dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte possa desumersi in modo inequivoco il venir meno del suo interesse a coltivare la domanda, derivandone l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, indipendentemente dall'accettazione della controparte.

Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 306

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)