Sez. 3, Ordinanza n. 27697 del 16/10/2025 (Rv. 676833-01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA | Rinuncia all'azione - Accettazione della controparte - Necessità - Esclusione - Effetti - Spese processuali - A carico del rinunciante - Fondamento - Potere giudiziale di compensazione - Esclusione. SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - In genere.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - RINUNCIA
La rinuncia all'azione - che, diversamente dalla rinuncia agli atti del giudizio, non richiede l'accettazione della controparte - estingue l'azione, determina la cessazione della materia del contendere e, avendo l'efficacia di un rigetto nel merito della domanda, comporta che le spese del processo vengano poste a carico del rinunciante, in applicazione della regola di cui all'art. 306, comma 4, c.p.c., con esclusione di qualsivoglia potere del giudice di compensarle, in tutto o in parte.
Cod. Proc. Civ. art. 306, Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 92 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)