Sez. 1, Sentenza n. 6827 del 28/01/2016 Cc. (dep. 22/02/2016) Rv. 265952 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato detenuto o già detenuto - Accertamento della regolarità della condotta - Riferimento esclusivo a quella carceraria - Necessità - Distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento - Necessità - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere intesa come assiduo e costante impegno del condannato nell'opera di rieducazione e non impone l'accertamento dell'effettivo distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)