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Sez. 1, Sentenza n. 6827 del 28/01/2016 Cc. (dep. 22/02/2016) Rv. 265952 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato detenuto o già detenuto - Accertamento della regolarità della condotta - Riferimento esclusivo a quella carceraria - Necessità - Distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/265952-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere intesa come assiduo e costante impegno del condannato nell'opera di rieducazione e non impone l'accertamento dell'effettivo distacco dall'associazione delinquenziale di riferimento.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)