Sez. 1, Sentenza n. 7772 del 16/11/2007 Cc. (dep. 20/02/2008) Rv. 239229 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Presupposti - Prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione - Necessità ai fini della concessione del predetto beneficio - Insussistenza - Differenza rispetto alla liberazione anticipata.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della concessione del beneficio della remissione del debito non è richiesta la prova della partecipazione del condannato all'opera di rieducazione, rilevante ai fini dell'applicazione della misura alternativa della liberazione anticipata. Ne consegue che il rigetto dell'istanza di remissione del debito non può essere fondato, in via esclusiva, sulla mera rilevazione dell'avvenuto rigetto di una precedente istanza di liberazione anticipata.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 54 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 56 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)