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Sez. 1, Sentenza n. 4980 del 04/06/1997 (Rv. 504934 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Ammissione al passivo - Dichiarazione tardiva di un credito assistito da privilegio - Accoglimento solo parziale della stessa - Relativo decreto del giudice delegato - Natura del provvedimento - Sua impugnazione - Attraverso ricorso per Cassazione ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Attraverso appello - Necessità.
Stato
decisa il 1997-06-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/504934-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

Il creditore il quale abbia proposto, in via di insinuazione tardiva, una domanda di ammissione, al passivo, di un credito assistito da privilegio, la quale, nonostante la mancanza di opposizione del curatore, sia stata accolta solo parzialmente dal giudice delegato, il quale, allo scopo, abbia provveduto, senza riconoscere il privilegio, con decreto adottato ai sensi dell'art. 101, terzo comma, legge fall. (e perciò con modalità diverse da quelle specificamente prescritte, a tale riguardo, da tale disposizione, la quale prevede invece che il giudice delegato, quando ritenga non fondata la domanda di insinuazione, debba istruire la causa a norma degli artt. 175 e seguenti del cod. proc. civ.), può proporre senz'altro appello avverso una tale pronuncia, con le modalità previste dall'art. 99, quinto comma, legge fall., in quanto essa ha natura sostanziale di sentenza. Pertanto si rende inammissibile, da parte sua, la proposizione del ricorso straordinario per Cassazione contemplato dal secondo comma della Costituzione, il quale presuppone che il provvedimento impugnato, non solo abbia carattere decisorio, ma sia anche definitivo.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST., Legge Falliment. art. 99 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 99 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)