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Sez. 1, Sentenza n. 6937 del 19/06/1995 (Rv. 492937 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE | Accertamento e dichiarazione tardiva del credito - Forme - Ammissione del credito - Contestazione da parte del curatore - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 1995-06-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492937-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - DICHIARAZIONI TARDIVE

L'art. 101, comma terzo, legge fall. prefigura due possibili forme di accertamento e dichiarazione tardiva del credito: la prima, che si conclude con un provvedimento (decreto) di ammissione al passivo assunto dal giudice delegato, presuppone la sussistenza della duplice condizione che non sia contestata dal curatore l'ammissione del credito stesso e che questo sia ritenuto fondato dal giudice; la seconda, che si conclude con sentenza del tribunale fallimentare, presuppone che l'ammissione del credito, di cui si chiede l'insinuazione tardiva, sia contestata dal curatore e che, a seguito di tale contestazione, il giudice abbia provveduto alla istruzione della causa a norma degli artt. 175 segg. cod. proc. civ.. Detta contestazione sussiste in tutte le ipotesi in cui il curatore non esprima una integrale adesione alla domanda formulata dal creditore per ciò che attiene alla esistenza, alla quantità, alla qualità (cause legittime di prelazione, prededucibilità), agli accessori del credito medesimo, in quanto fatti valere nel giudizio di dichiarazione tardiva.

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 101 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 101 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)