diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 21296 del 15/10/2010 (Rv. 614371 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Accesso nel territorio italiano - Richiesta tempestiva di permesso di soggiorno - Necessità - "Status" di regolare soggiornante - Condizioni - Possesso di valido titolo rilasciato allo straniero da uno dei Paesi della UE - Contrasto con le convenzioni applicative dell'accordo di Shengen - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-10-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614371-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

Il sistema normativo nazionale che regola l'accesso e l'immigrazione dei soggetti non appartenenti all'Unione Europea si incentra sulla previsione di obblighi di richiesta del permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso (artt. 5, commi 2, 3 e 8 d.lgs. n. 286 del 1998) secondo precise modalità (art. 9 d.P.R. n. 394 del 1999) e sotto comminatoria di espulsione per colui che a tali obblighi ed oneri si sottragga (art. 13, comma secondo, lett. b), del d.lgs. cit., di guisa che lo "status" di regolare soggiornante necessita di uno specifico titolo in corso di validità rilasciato allo straniero da uno dei Paesi dell'Unione Europea (art. 4 D.Lgs cit., come integrato dalla legge n. 189 del 2002). Ne consegue che i cittadini di paesi extracomunitari sono comunque tenuti a munirsi del titolo di soggiorno in Italia, senza che ciò contrasti con le disposizioni vigenti delle convenzioni applicative dell'Accordo di Shengen, prevedendo la Convenzione 19 giugno 1990 che "gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condiziioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano", e in ciò deve ricomprendersi il complesso di oneri e di richieste e la successiva adozione del provvedimento autorizzatorio afferenti il permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità italiana.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 9, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)