Sez. 1, Sentenza n. 23134 del 10/12/2004 (Rv. 578695 - 01)
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Regolare soggiorno nel territorio italiano - "Visto uniforme" di cui all'art. 13, comma secondo, legge n. 388 del 1993 - Sufficienza - Esclusione - Permesso di soggiorno - Necessità - Cittadini di paesi esentati dal visto per l'attraversamento della frontiera esterna dell'UE - Permesso di soggiorno - Necessità.
ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI
Il sistema normativo nazionale che regola l'accesso e l'immigrazione dei soggetti non appartenenti all'Unione Europea si incentra sulla previsione di obblighi di richiesta del permesso di soggiorno entro gli otto giorni lavorativi dall'ingresso (artt. 5, commi 2, 3 e 8 D.Lgs. n. 286 del 1998) secondo modalità ben precise (art. 9 d.P.R. n. 394 del 1999) e sotto comminatoria di espulsione per colui che a tali obblighi ed oneri si sottragga (art. 13, Comma secondo, lett. b) D.Lgs. cit.), di guisa che lo "status" di regolare soggiornante necessita di uno specifico titolo in corso di validità rilasciato allo straniero da uno dei Paesi dell'Unione Europea (art. 4 D.Lgs cit., come integrato dalla legge n. 189 del 2002), condizione necessaria e sufficiente per il regolare soggiorno, ma alla quale non può essere equiparato il mero "visto uniforme" di cui all'art. 13, comma secondo, della legge n. 388 del 1993 (di ratifica dell'Accordo di Shengen), costituente titolo di ingresso, ma non titolo di soggiorno nell'area dei paesi aderenti. Pertanto i cittadini di paesi (nella specie Romania) esentati - in base all'art. 62 del Trattato CE e al Reg. CE 2414/2001 - dal solo visto per l'attraversamento delle frontiere (esterne) dell'Unione Europea (per soggiorni di durata inferiore a tre mesi), sono comunque tenuti a munirsi del titolo di soggiorno in Italia, e ciò non contrasta con le disposizioni vigenti delle convenzioni applicative dell'Accordo di Shengen, prevedendo la Convenzione 19 giugno 1990 (art. 22) che "gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio entrano", nel che deve ricomprendersi, appunto, il complesso di oneri e di richieste e la successiva adozione del provvedimento autorizzatorio afferenti il permesso di soggiorno rilasciato dall'autorità italiana.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, DPR 31/08/1999 num. 394 art. 9, Legge 30/09/1993 num. 388 art. 13, Legge 30/07/2002 num. 189 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)