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Sez. 5 - , Ordinanza n. 2175 del 25/01/2019 (Rv. 652368 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE | Rettifica di accertamento in materia doganale - Art. 11 del d.lgs n. 374 del 1990 - Testo previgente al d.l. n. 1 del 2012 - Contraddittorio anticipato - Art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652368-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - TRIBUTI DOGANALI (DIRITTI DI CONFINE - DAZI ALL'IMPORTAZIONE ED ALLA ESPORTAZIONE - DIRITTI DOGANALI) - IN GENERE

Agli avvisi di rettifica in materia doganale precedenti all'entrata in vigore del d.l. n. 1 del 2012, conv., con modif., in l. n. 27 del 2012, non si applica l'art. 12, comma 7, della l. n. 212 del 2000, perché, in tale ambito, opera lo "ius speciale" di cui all'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990, nel testo vigente "ratione temporis", preordinato a garantire al contribuente un contraddittorio pieno in un momento anticipato rispetto alla formazione dell'atto definitivo, che può essere impugnato in sede giurisdizionale, non sussistendo violazione né dei principi unionali né degli artt. 3 e 24 Cost., perché il procedimento previsto dall'art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 tutela il diritto del contribuente al contraddittorio preventivo e, dunque, il suo diritto di difesa endoprocedimentale.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 08/11/1990 num. 374 art. 11, Legge 27/07/2000 num. 212 art. 12 com. 7, Legge 24/03/2012 num. 27 art. 1, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 92

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)