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Sez. 1, Sentenza n. 3710 del 26/06/1984 (Rv. 435698 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ESTINZIONE DI DEBITO PECUNIARIO SCADUTO ED ESIGIBILE, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI "RES PRO PECUNIA" - ASSOGGETTAMENTO AD AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 67 PRIMO COMMA N. 2 LEGGE FALLIMENTARE - SUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435698-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - ESTINZIONE DI DEBITO PECUNIARIO SCADUTO ED ESIGIBILE, MEDIANTE TRASFERIMENTO DI "RES PRO PECUNIA" - ASSOGGETTAMENTO AD AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE AI SENSI DELL'ART. 67 PRIMO COMMA N. 2 LEGGE FALLIMENTARE - SUSSISTENZA - LIMITI - ESCLUSIONE.*

Qualora un debito pecuniario, scaduto ed esigibile, venga estinto dall'obbligato mediante una prestazione diversa, consistente nel trasferimento di una "res pro pecunia", la ricorrenza di una "datio in solutum", ed il suo conseguente assoggettamento, in considerazione della non normalità del mezzo di pagamento, ad Azione revocatoria fallimentare a norma dell'art. 67 primo comma n. 2 del R.d. 16 marzo 1942 n. 267, va riconosciuta indipendentemente dallo strumento negoziale adottato dalle parti per attuare il suddetto trasferimento, e, quindi, anche quando il trasferimento medesimo sia effetto di un valido contratto di compravendita, che evidenzi l'indicato intento dei contraenti per la mancata corresponsione del prezzo della vendita.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1197, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)