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Sez. L, Sentenza n. 3881 del 06/06/1983 (Rv. 428810 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI - POTERI DI RAPPRESENTANZA - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/428810-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) - RISCOSSIONE ESATTORIALE - PERSONALE DELLE ESATTORIE E DELLE RICEVITORIE - COLLETTORI - POTERI DI RAPPRESENTANZA - SUSSISTENZA - CONSEGUENTE ATTRIBUZIONE DELLA QUALIFICA DI FUNZIONARIO - ESCLUSIONE.*

Ai sensi della disciplina dettata dal d.P.R. 15 maggio 1963 n. 858 (T.U. Delle leggi sui servizi di riscossione delle imposte dirette) nonché dal C.C.n.L. 24 giugno 1974 per il personale delle esattorie, tesorerie e ricevitorie provinciali, i poteri di rappresentanza, di cui il collettore, come coadiutore dell'esattore, è - indipendentemente da ogni procura - sempre munito, non sono di per sè soli sufficienti per attribuire al collettore stesso la qualifica di funzionario, la quale è, invece, connessa alla preposizione a particolari ed importanti servizi e alla facoltà d'impegnare l'istituto esattore, per i singoli rami dell'azienda, nei confronti dei terzi. (V 3257/80, mass n 407052).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., DPR 15/05/1963 num. 858 art. 130, DPR 15/05/1963 num. 858 art. 131, Contr. Coll. 24/06/1974 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)