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Sez. 4 - , Sentenza n. 18802 del 11/04/2019 Ud. (dep. 06/05/2019) Rv. 275655 - 02

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO | Omicidio colposo - Circostanza di cui all'art. 62, comma primo, n.6 cod. pen. - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2019-04-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275655-02

REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - ATTIVO RAVVEDIMENTO

La circostanza attenuante prevista dall'art. 62, comma primo, n.6, cod. pen., implicando che le condotte riparatorie siano efficaci e che quindi concretamente elidano o attenuino le conseguenze dannose o pericolose del reato, non può essere applicata al reato di omicidio colposo, produttivo della irreversibile distruzione del bene giuridico protetto dalla norma.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 lett. 6, Cod. Pen. art. 589 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)