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Sez. 1, Sentenza n. 46810 del 06/11/2012 Cc. (dep. 04/12/2012) Rv. 253855 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova in casi particolari - Tossicodipendente - Pericolosità sociale - Rigetto dell'istanza - Legittimità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-06
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/253855-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

L'affidamento in prova per fini terapeutici, dovendo assicurare la prevenzione dei reati, non può essere concesso al condannato ritenuto pericoloso, atteso che il programma terapeutico postula la collaborazione del soggetto interessato, negata in radice dalla sua stessa condizione di persona pericolosa. (Fattispecie nella quale la pericolosità sociale è stata desunta dai precedenti penali, dalle informative negative della polizia giudiziaria e dai carichi pendenti per reati specifici).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)