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Sez. 1, Sentenza n. 33343 del 04/04/2001 Cc. (dep. 05/09/2001) Rv. 220029 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Affidamento in prova per casi particolari - Recupero da alcooldipendenza - Condizioni per l'accoglimento della richiesta - Programma terapeutico proposto da struttura sanitaria - Vincolatività per il giudice della valutazione di idoneità proveniente dalla struttura sanitaria - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/220029-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

In tema di affidamento in prova al servizio sociale, richiesto per ragioni terapeutiche ai sensi dell'art. 94 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, il giudizio di idoneità del programma terapeutico proveniente da una struttura sanitaria pubblica non vincola l'autorità giurisdizionale, la quale è chiamata ad operare una complessa valutazione circa il probabile conseguimento delle finalità del programma proposto, tenuto conto della pericolosità del condannato e della attitudine del trattamento a realizzare un suo effettivo reinserimento nella società. (In applicazione di tale principio, la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto contro l'ordinanza del tribunale di sorveglianza che aveva ritenuto compatibile con lo stato detentivo il "monitoraggio" mediante analisi periodiche ed assunzione di farmaci e quindi aveva respinto la richiesta di affidamento terapeutico per il recupero da modica alcooldipendenza esclusivamente psichica e già in fase di remissione, a fronte di una non irrilevante capacità criminale).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 bis CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 94 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)