Sez. U, Sentenza n. 12000 del 18/12/1990 (Rv. 470192 - 01)
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - OSPEDALI - OSPEDALE - RICOVERO DI ISOLA DEL CANTONE - NATURA PRIVATA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - OSPEDALI - OSPEDALE - RICOVERO DI ISOLA DEL CANTONE - NATURA PRIVATA - RAPPORTI DI LAVORO CON I DIPENDENTI - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Venuta meno, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988 (dichiarativa della parziale illegittimità dell'art. 1 della legge 17 luglio 1890 n. 6972), la presunzione di pubblicità - contraria al principio della libertà dell'assistenza privata enunciato dall'art. 38 cost. - delle istituzioni di assistenza e beneficenza, la natura privata o pubblica, di un'istituzione ospedaliera deve essere accertata dal giudice mediante l'esame delle sue caratteristiche con riguardo ai criteri generali in tema di distinzione fra enti pubblici e privati. Pertanto, l'ospedale ricovero di isola del cantone - che, eretto in ente morale con d.P.R. 10 agosto 1948 n. 246 "sotto amministrazione autonoma", persegue la cura degli infermi poveri, avvalendosi di proprie rendite patrimoniali - va incluso nella seconda di dette categorie (con le conseguenze della natura privata dei rapporti di lavoro dei dipendenti e della giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative), configurandosi come struttura associativa con finalità statutarie scelte dai fondatori, le quali si realizzano al di fuori di ingerenze di poteri pubblici, salvo i prescritti controlli che peraltro non ne escludono l'autonomia. (V 2995/89, mass n 463178; (V 2007/89, mass n 462607).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 38, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)