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Sez. U, Sentenza n. 2995 del 23/06/1989 (Rv. 463178 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IN GENERE - ISTITUZIONI REGIONALI ED INFRAREGIONALI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 6972 DEL 1980 (SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 396 DEL 1988) - CONSEGUENZE - NATURA DI ENTI PUBBLICI, OVVERO PRIVATI DELLE PREDETTE ISTITUZIONI - CRITERI DISTINTIVI - ISTITUTO PER CIECHI "DAVID CHIOSSONE" - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE ATTINENTI AL RAPPORTO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*
Stato
decisa il 1989-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/463178-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - ISTITUZIONI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA (OPERE PIE) - ISTITUZIONI LOCALI - IN GENERE - ISTITUZIONI REGIONALI ED INFRAREGIONALI DI ASSISTENZA E BENEFICENZA - DECLARATORIA DI PARZIALE ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 1 DELLA LEGGE N. 6972 DEL 1980 (SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 396 DEL 1988) - CONSEGUENZE - NATURA DI ENTI PUBBLICI, OVVERO PRIVATI DELLE PREDETTE ISTITUZIONI - CRITERI DISTINTIVI - ISTITUTO PER CIECHI "DAVID CHIOSSONE" - NATURA PRIVATISTICA - CONTROVERSIE ATTINENTI AL RAPPORTO CON IL PERSONALE DIPENDENTE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO.*

Le istituzioni regionali ed infraregionali di assistenza e beneficenza, per effetto della declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 17 luglio 1980 n. 6972 (sentenza della Corte costituzionale n. 396 del 1988), non hanno, in ogni caso, la natura di enti pubblici, anche al fine del carattere pubblicistico del rapporto di lavoro con il personale e della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sulle controversie ad esso inerenti, ma possono essere enti pubblici o privati, secondo i comuni parametri che distinguono gli uni dagli altri, in relazione a requisiti strutturali e funzionali, nonché all'inserimento o meno nell'ambito della organizzazione della pubblica amministrazione. Pertanto, con riguardo all'istituto asilo per ciechi "david chiossone", il quale è sorto come associazione spontanea, grazie al concorso di privati sottoscrittori, e che, alla stregua delle norme statutarie, svolge assistenza gratuita solo nei limiti delle proprie risorse finanziarie, opera tramite struttura tipica delle associazioni private, con una scarsa incidenza, in seno al consiglio di amministrazione, di membri nominati dallo stato o dagli enti territoriali, ed altresì non subisce controlli dell'autorità regionale che implichino interferenza nel processo di formazione della volontà, deve essere affermata la qualità di ente privato, e, quindi, la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie attinenti al rapporto con il personale dipendente.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 12 CORTE COST., Cod. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 17/07/1890 num. 6972 art. 1 CORTE COST., DPR 24/07/1977 num. 616 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)