Sez. 1, Sentenza n. 801 del 25/01/2000 (Rv. 533116 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Prova documentale dei vizi inducenti la nullità della sentenza gravata - Ammissibilità - Limiti - Ricorso per cassazione come unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza nulla - Ritualità del deposito documentale.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
È consentita per la prima volta in sede di legittimità la prova documentale dei vizi inducenti la nullità della sentenza gravata che non li abbia rilevati, allorquando il ricorso per cassazione risulti l'unico mezzo di impugnazione esperibile avverso la predetta sentenza e la produzione dei documenti costituisca quindi il solo strumento per dimostrare, attraverso il vizio del procedimento, siffatta nullità (Fattispecie in tema di pronuncia del giudice di pace emessa in una controversia di valore inferiore a lire due milioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 com. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)