Sez. 1, Sentenza n. 23576 del 17/12/2004 (Rv. 579202 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI | Sentenza impugnabile solo con ricorso per Cassazione - Nullità derivante dalla inesistenza o nullità della notifica dell'atto di citazione - Documenti relativi alla nullità - Produzione ex art. 372 cod. proc. civ. - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI
L'art. 372 cod. proc. civ., che consente la produzione nel giudizio di legittimità dei documenti relativi alla nullità della sentenza impugnata, si applica anche alla inesistenza o nullità della notificazione dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado quando, trattandosi di sentenza impugnabile solo con ricorso per cassazione, la produzione dei documenti costituisce l'unico mezzo per dimostrare, con il vizio del procedimento, la nullità della sentenza, atteso che il divieto di produzione di nuovi documenti nel giudizio di legittimità si tradurrebbe, altrimenti, in un'ingiustificata limitazione del diritto di difesa della parte, garantito dall'art. 24 Cost. (Nella specie, la Corte Cass., in relazione ad un ricorso avverso sentenza del giudice di pace, ha ritenuto ammissibile la produzione della documentazione anagrafica che, secondo il ricorrente, avrebbe dovuto dimostrare la nullità della notificazione dell'atto di citazione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)